Progetto Pollino Future

Obiettivo dell’intervento è far conoscere approfonditamente il bosco e il pericolo degli incendi agli studenti di alcune classi delle scuole medie: il bosco perché lo rispettino e comprendano che col fuoco non si scherza mai e divengano testimonial di buone pratiche per contrastare il pericolo di incendi boschivi all’interno del parco del Pollino in alcune giornate di coinvolgimento delle comunità, con modalità da regolamentarsi.

Educare alla sicurezza, fornire utili indicazioni e prassi su come comportarsi in situazioni di emergenza, prevenzione e tutela del territorio, prevedendo attività formative per studenti e docenti e momenti di coinvolgimento delle comunità all’interno del parco del Pollino, attraverso l’illustrazione di divieti e prescrizioni, nonché di comportamenti virtuosi e di sistemi di allarme, in stretta collaborazione con  il parco, l’Ufficio di Protezione Civile, le scuole, associazioni di volontariato, il comitato scientifico di  Child’s Friends.

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Sintesi Progetto Formativo
Convocazione incontri Partners
Scheda Partner Progetto


PRESENTATO A CASTROVILLARI A PALAZZO GALLOIL

PROGETTO POLLINO FUTURE

Il 28 giugno 2019 alle ore 11 a Castrovillari è stato presentato dal presidente del parco on Pappaterra, il  progetto ‘Pollino Future’, finanziato da Fondazione con il Sud. Presenti i partner del progetto, tra i quali Child’s Friends  con la presidente nazionale on Marilina Intrieri e la responsabile della sede di Castrovillari avv Luisa Fiorito. Il   progetto si sviluppa nel contesto del Parco Nazionale del Pollino dove sono presenti 56 comuni, 24 in Basilicata e 32 in Calabria.

Child’s Friends, associazione senza scopo di lucro, per la promozione dei diritti di cui è titolare la persona del minore,partecipa al progetto con un intervento educativo mirato a ragazzi della scuola media per far conoscere meglio il bosco, rispettarlo,  comprenderne i pericoli e per buone prassi a contrasto dei  pericoli di incendi boschivi.

Child’s Friends è presente con la propria esperienza in materia di interventi rivolti ai fanciulli attraverso un percorso educativo comprendente temi di tipo generale – su norme, responsabilita’ , diritti-contribuendo con i partner nella definizione di temi centrati sul contrasto al pericolo fuoco.

L’idea progettuale ‘Pollino Future’- per il presidente del parco,Domenico Pappaterra  e’ quella di mettere a sistema la rete delle associazioni di protezione civile nella mitigazione dei rischi del territorio con particolare riferimento alla lotta attiva agli incendi boschivi e alla difesa di flora e fauna con l’innesto e il supporto di nuove tecnologie rivolte al rinnovamento delle metodologia operative ed informativa dei soggetti coinvolti e della cittadinanza.

Il progetto – per la presidente di Child’s Friends, Marilina Intrieri – mira a sviluppare concretamente delle azioni innovative e di miglioramento dell’operatività del volontariato.

Progetto LIBERI DI SCEGLIERE

ACCORDO QUADRO

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO ‘LIBERI DI SCEGLIERE

TRA:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,

MINISTERO DELL’INTERNO,

REGIONE CALABRIA,

CORTE D’APPELLO DI CATANZARO

CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA

TRIBUNALE PER I MINORENNI  DI CATANZARO,

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO,

TRIBUNALE PER I MINORENNI  DI REGGIO CALABRIA,

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA,

 

PREMESSO

che il Ministero della Giustizia, è preposto all’organizzazione dell’amministrazione giudiziaria ed è responsabile dell’organizzazione dei servizi della giustizia e dell’allocazione delle risorse; che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, provvede, attraverso la Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali ed il reinserimento sociale e lavorativo dei minori e dei giovani adulti entrati nel circuito penale; il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, provvede al trattamento dei detenuti compresi quelli ristretti nei circuiti di alta sicurezza e quelli sottoposti al regime speciale di cui all’art.41-bis dell’ordinamento penitenziario, nei limiti consentiti delle restrizioni previste dalla legge

che il Ministero dell’Interno, tramite il Servizio centrale di protezione, ha il compito di tutelare e proteggere testimoni e collaboratori di giustizia e dell’attuazione dei programmi di protezione e di assistenza legale e sanitaria di tutti gli aventi diritto (familiari e congiunti delle personalità protette, inclusi i minorenni) e di assicurare la promozione delle misure di reinserimento nel contesto sociale e lavorativo e protezione delle persone ammesse al programma, dell’emissione a loro beneficio di documenti personali e dell’assistenza finanziaria, psicologica, sanitaria e legale; che la Questura attraverso l’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine assolve a funzioni di tutela dei minori in difficoltà in situazioni di disagio socio-familiare, cooperando con gli altri organismi istituzionali e con l’Autorità giudiziaria;

che i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria, anche su richiesta delle competenti Procure della Repubblica, adottano provvedimenti a tutela dei minori provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata;

che la Regione Calabria, è soggetto delegato, giusto D.Lgs 112/ 98, in attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi “servizi sociali e socio-sanitari” e relative azioni di raccordo tra gli enti locali;

CONSIDERATO

che la Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, adottata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 dichiara che il fanciullo a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e di cure speciali compresa un’adeguata protezione giuridica, che la successiva Risoluzione del 29 novembre 1985 – Regole di Pechino in materia di giustizia minorile, afferma che questa deve essere vista come parte integrante del processo di sviluppo nazionale di ciascun Paese, che la Convezione internazionale sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 dichiara che l’ educazione del bambino deve preparare ad una vita responsabile in una società libera;

che il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l’impostazione di politiche sociali nazionali ed internazionali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e di sviluppo della persona;

che il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità attraverso la Direzione Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, provvede a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari, a tal fine, organizzando e coordinando i servizi minorili del territorio, promuove politiche di sostegno ai soggetti in età evolutiva;

che il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” e il D.lgvo. 28 luglio 1989, n.272 “norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88”, nonché la legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta” e il D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche prevedono l’attivazione di iniziative formative, culturali, ricreative e lavorative, volte alla promozione di processi maturativi, etici e responsabilizzanti nei soggetti in età evolutiva sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile;

che il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2005, n. 138, recante “Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione” prevede all’art. 10 che “gli Organi competenti all’attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione assicurano, mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazioni di disagio”.

 SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

Art. 1  Oggetto e finalità

Il presente accordo ha oggetto le misure di tutela che i soggetti sottoscrittori si impegnano a porre in essere in favore dei minori e dei giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata attraverso la realizzazione di percorsi di rieducazione individualizzati e di reinserimento sociale.

In particolare, detto accordo è finalizzato a:

garantire ai ragazzi provenienti da contesti familiari di criminalità organizzata, adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica, assicurando il soddisfacimento dei loro bisogni e delle esigenze tipiche dell’adolescenza, attraverso la promozione dei valori della legalità e la valorizzazione delle specifiche potenzialità e risorse del minore e giovane adulto;

sviluppare un programma sperimentale di prevenzione della marginalità sociale attraverso opportunità formative e lavorative;

valorizzare le potenzialità creative, comunicative ed il senso di identità, responsabilità e di legalità dei minori e giovani sottoposti a provvedimenti dell‘Autorità Giudiziaria minorile e che si trovano in situazioni di disagio sociale ed affettivo attraverso la realizzazione di attività e la presentazione di progetti, anche a carattere sperimentale;

sperimentare, anche con il coinvolgimento degli Istituti penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna, azioni rivolte al reinserimento dei minori beneficiari del progetto attraverso l’offerta di attività e programmi destinati anche all’ambiente familiare di provenienza che si affianchino alle azioni già consolidate a favore del minore e giovane adulto;

sperimentare interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale estesi al nucleo familiare;

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari delle attività previste all’art. 1 :

i minori inseriti o provenienti da contesti di criminalità organizzata per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo e/o penale;

minori coinvolti in procedure di volontaria giurisdizione ex artt. 330, 333 e 336 ult. co c.c. nei quali sia stato emesso un provvedimento incidente sulla responsabilità genitoriale con contestuale allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;

figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all’art. 51 ter bis c.p.p. in presenza di situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare (intraneo o contiguo alla criminalità organizzata del territorio);

minori sottoposti a procedimenti civili scaturiti ex art. 32 comma 4 DPR 448 del 1988 o ai sensi dell’art. 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;

minori e giovani adulti inseriti nel circuito penale (ammessi alla messa alla prova,  condannati, collocati presso i servizi minorili residenziali (IPM, comunità), in misura alternativa alla detenzione che sia provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio;

minori sottoposti a protezione nonché minori compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al D.M. 13 maggio 2005 n. 138;

Art 3 – Contenuti del progetto

 

Le parti, nell’ambito delle rispettive competenza, provvedono a:

attivare progetti socio-educativi individualizzati attraverso la istituzione di equipe multidisciplinare che preveda la partecipazione degli assistenti sociali del servizio della Giustizia ai quali è affidata la presa in carico del minore, l’assistenza psicologica che deve essere assicurata dal Servizio sanitario regionale e l’intervento educativo e di sostegno sociale degli enti territoriali

estendere l’azione dell’equipe multidisciplinare ai nuclei familiari di provenienza del minore allo scopo di evitare la traumatica frattura con la famiglia di origine che comunque si genera con il provvedimento di allontanamento;

individuare, con successivi accordi, le linee operative che dovranno caratterizzare il funzionamento dell’equipe multidisciplinare anche in relazione all’eventualità del collocamento del minore in contesti territoriali diversi da quelli di provenienza;

creare percorsi personalizzati estesi ai nuclei familiari con la collaborazione dei servizi sociali del territorio e dei servizi dell’Amministrazione della giustizia (U.S.S.M., UEPE e Istituti penitenziari);

individuare un circuito di accoglienza (comunità, gruppi appartamento, famiglie affidatarie) per i minori e giovani allontanati dal contesto familiare e territoriale di appartenenza, anche ai sensi del D.M. 13 maggio 2005 n. 138;

Art. 5 Impegni delle parti

Il Ministero della Giustizia si impegna a garantire la presa in carico di tutti i minori inseriti in contesti di criminalità organizzata per i quali si stato emesso un provvedimento di allontanamento dal contesto familiare e/o territoriale di provenienza, provvedendo al contempo a coordinare tutte le attività dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia.

Il Ministero dell’Interno si impegna a mettere a disposizione dell’Autorità giudiziaria personale specializzato del Servizio centrale di protezione e della Divisione Anticrimine presso la Questura di Reggio Calabria nella fase della esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di provenienza e in quella successiva, supportando il lavoro dell’equipe multidisciplinare e dei servizi dell’Amministrazione della giustizia.

La regione Calabria si impegna a mettere a disposizione dei servizi dell’Amministrazione della giustizia (U.S.S.M. , U.E.P.E. e Istituti penitenziari)  della Calabria, le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatra infantile e di funzionari della professionalità pedagogica.

Le parti, nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano inoltre a verificare la possibilità di ulteriori fonti di finanziamento volte a rafforzare la azioni previste nel presente protocollo attingendo al programma operativo nazionale PON “Legalità” 2014-2020 (azione 4.1.2)

Art 6 – Durata dell’accordo

Il presente protocollo d’intesa ha efficacia di due anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile previo  accordo tra le parti

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci – 04/01/2018

E’ convocata, per affissione del presente avviso di convocazione sul sito web, l’assemblea ordinaria dei soci in Crotone alla piazza Castello 20, presso palazzo Baracco, da tenersi, in prima convocazione, alle ore 7,00 del quattro gennaio 2018 e ove occorresse, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione alle ore 16,30 del medesimo giorno per discutere il seguente punto all’o.d.g.:

  • Approvazione bilanci consuntivi esercizi sociali 2016 e 2017

E’ ammessa delega ad altro socio, da conferirsi in forma scritta che verrà acquisita  agli atti sociali.

Il Presidente

On. Maria Emilia Intrieri

MARILINA INTRIERI CHILDS FRIENDS SU BOSCHI E ABOLIZIONE TRIBUNALI MINORILI

Bene scelta odierna del Governo di stralciare dal testo riforma del processo civile

l’ abolizione dei Tribunali per i minorenni. Sarebbe in contrasto con una child friendly justice. Il sottosegretario Boschi, oggi, a nome del Governo,ha comunicato che la l’ abolizione dei tribunali per i minorenni, prevista nel testo di riforma del processo civile, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, sarà stralciata dal testo. Dal canto suo il Sen Lumia, presidente del gruppo pd in commissione Giustizia, ha dichiarato che questo è l’intento che viene coltivato da molti Senatori.
Chi scrive ha più volte rappresentato che il ddl approvato alla Camera, prevedendo la separazione tra la giustizia minorile con quella dei soggetti adulti per esigenze processualistiche, fosse in contrasto con la tutela sociale del minore. Gli obiettivi di razionalizzazione dei termini processuali e di semplificazione dei riti previsti, non possono essere perseguiti,in procedimenti in cui sono coinvolti minori,in danno di una visione puerocentrica. Adesso la commissione giustizia del Senato e l’Aula potranno attuare quelle modifiche al ddl contemperandolo ai diritti riconosciuti ai minori dalla Convenzione di New York e dalla Convenzione di Strasburgo, alle Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, per una giustizia a misura di minore.
La comunicazione odierna del Governo e del capogruppo PD in commissione al Senato,Sen. Lumia, fanno,quindi, ben sperare che l’interesse del minore non soccomberà dinnanzi a vantaggi di snellezza ed economia processuale se il Senato procederà all’approvazione di un emendamento stralcio

http://www.latribuna.it/libri/i-minori-stranieri-non-accompagnati