ACCORDO QUADRO
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ‘LIBERI DI SCEGLIERE’
TRA:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
MINISTERO DELL’INTERNO,
REGIONE CALABRIA,
CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO,
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO,
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA,
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA,
PREMESSO
che il Ministero della Giustizia, è preposto all’organizzazione dell’amministrazione giudiziaria ed è responsabile dell’organizzazione dei servizi della giustizia e dell’allocazione delle risorse; che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, provvede, attraverso la Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali ed il reinserimento sociale e lavorativo dei minori e dei giovani adulti entrati nel circuito penale; il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, provvede al trattamento dei detenuti compresi quelli ristretti nei circuiti di alta sicurezza e quelli sottoposti al regime speciale di cui all’art.41-bis dell’ordinamento penitenziario, nei limiti consentiti delle restrizioni previste dalla legge
che il Ministero dell’Interno, tramite il Servizio centrale di protezione, ha il compito di tutelare e proteggere testimoni e collaboratori di giustizia e dell’attuazione dei programmi di protezione e di assistenza legale e sanitaria di tutti gli aventi diritto (familiari e congiunti delle personalità protette, inclusi i minorenni) e di assicurare la promozione delle misure di reinserimento nel contesto sociale e lavorativo e protezione delle persone ammesse al programma, dell’emissione a loro beneficio di documenti personali e dell’assistenza finanziaria, psicologica, sanitaria e legale; che la Questura attraverso l’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine assolve a funzioni di tutela dei minori in difficoltà in situazioni di disagio socio-familiare, cooperando con gli altri organismi istituzionali e con l’Autorità giudiziaria;
che i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria, anche su richiesta delle competenti Procure della Repubblica, adottano provvedimenti a tutela dei minori provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata;
che la Regione Calabria, è soggetto delegato, giusto D.Lgs 112/ 98, in attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi “servizi sociali e socio-sanitari” e relative azioni di raccordo tra gli enti locali;
CONSIDERATO
che la Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, adottata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959 dichiara che il fanciullo a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e di cure speciali compresa un’adeguata protezione giuridica, che la successiva Risoluzione del 29 novembre 1985 – Regole di Pechino in materia di giustizia minorile, afferma che questa deve essere vista come parte integrante del processo di sviluppo nazionale di ciascun Paese, che la Convezione internazionale sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 dichiara che l’ educazione del bambino deve preparare ad una vita responsabile in una società libera;
che il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l’impostazione di politiche sociali nazionali ed internazionali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e di sviluppo della persona;
che il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità attraverso la Direzione Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, provvede a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari, a tal fine, organizzando e coordinando i servizi minorili del territorio, promuove politiche di sostegno ai soggetti in età evolutiva;
che il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” e il D.lgvo. 28 luglio 1989, n.272 “norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88”, nonché la legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta” e il D.P.R. 30 giugno 2000, n.230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche prevedono l’attivazione di iniziative formative, culturali, ricreative e lavorative, volte alla promozione di processi maturativi, etici e responsabilizzanti nei soggetti in età evolutiva sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
che il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2005, n. 138, recante “Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione” prevede all’art. 10 che “gli Organi competenti all’attuazione delle speciali misure di protezione e del programma speciale di protezione assicurano, mediante personale specializzato appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio, la necessaria assistenza psicologica ai minori in situazioni di disagio”.
SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO
Art. 1 Oggetto e finalità
Il presente accordo ha oggetto le misure di tutela che i soggetti sottoscrittori si impegnano a porre in essere in favore dei minori e dei giovani adulti provenienti e/o inseriti in contesti di criminalità organizzata attraverso la realizzazione di percorsi di rieducazione individualizzati e di reinserimento sociale.
In particolare, detto accordo è finalizzato a:
garantire ai ragazzi provenienti da contesti familiari di criminalità organizzata, adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica, assicurando il soddisfacimento dei loro bisogni e delle esigenze tipiche dell’adolescenza, attraverso la promozione dei valori della legalità e la valorizzazione delle specifiche potenzialità e risorse del minore e giovane adulto;
sviluppare un programma sperimentale di prevenzione della marginalità sociale attraverso opportunità formative e lavorative;
valorizzare le potenzialità creative, comunicative ed il senso di identità, responsabilità e di legalità dei minori e giovani sottoposti a provvedimenti dell‘Autorità Giudiziaria minorile e che si trovano in situazioni di disagio sociale ed affettivo attraverso la realizzazione di attività e la presentazione di progetti, anche a carattere sperimentale;
sperimentare, anche con il coinvolgimento degli Istituti penitenziari e degli Uffici di esecuzione penale esterna, azioni rivolte al reinserimento dei minori beneficiari del progetto attraverso l’offerta di attività e programmi destinati anche all’ambiente familiare di provenienza che si affianchino alle azioni già consolidate a favore del minore e giovane adulto;
sperimentare interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale estesi al nucleo familiare;
Art. 2 – Destinatari
Sono destinatari delle attività previste all’art. 1 :
i minori inseriti o provenienti da contesti di criminalità organizzata per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo e/o penale;
minori coinvolti in procedure di volontaria giurisdizione ex artt. 330, 333 e 336 ult. co c.c. nei quali sia stato emesso un provvedimento incidente sulla responsabilità genitoriale con contestuale allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;
figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all’art. 51 ter bis c.p.p. in presenza di situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare (intraneo o contiguo alla criminalità organizzata del territorio);
minori sottoposti a procedimenti civili scaturiti ex art. 32 comma 4 DPR 448 del 1988 o ai sensi dell’art. 609 decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;
minori e giovani adulti inseriti nel circuito penale (ammessi alla messa alla prova, condannati, collocati presso i servizi minorili residenziali (IPM, comunità), in misura alternativa alla detenzione che sia provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio;
minori sottoposti a protezione nonché minori compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al D.M. 13 maggio 2005 n. 138;
Art 3 – Contenuti del progetto
Le parti, nell’ambito delle rispettive competenza, provvedono a:
attivare progetti socio-educativi individualizzati attraverso la istituzione di equipe multidisciplinare che preveda la partecipazione degli assistenti sociali del servizio della Giustizia ai quali è affidata la presa in carico del minore, l’assistenza psicologica che deve essere assicurata dal Servizio sanitario regionale e l’intervento educativo e di sostegno sociale degli enti territoriali
estendere l’azione dell’equipe multidisciplinare ai nuclei familiari di provenienza del minore allo scopo di evitare la traumatica frattura con la famiglia di origine che comunque si genera con il provvedimento di allontanamento;
individuare, con successivi accordi, le linee operative che dovranno caratterizzare il funzionamento dell’equipe multidisciplinare anche in relazione all’eventualità del collocamento del minore in contesti territoriali diversi da quelli di provenienza;
creare percorsi personalizzati estesi ai nuclei familiari con la collaborazione dei servizi sociali del territorio e dei servizi dell’Amministrazione della giustizia (U.S.S.M., UEPE e Istituti penitenziari);
individuare un circuito di accoglienza (comunità, gruppi appartamento, famiglie affidatarie) per i minori e giovani allontanati dal contesto familiare e territoriale di appartenenza, anche ai sensi del D.M. 13 maggio 2005 n. 138;
Art. 5 Impegni delle parti
Il Ministero della Giustizia si impegna a garantire la presa in carico di tutti i minori inseriti in contesti di criminalità organizzata per i quali si stato emesso un provvedimento di allontanamento dal contesto familiare e/o territoriale di provenienza, provvedendo al contempo a coordinare tutte le attività dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia.
Il Ministero dell’Interno si impegna a mettere a disposizione dell’Autorità giudiziaria personale specializzato del Servizio centrale di protezione e della Divisione Anticrimine presso la Questura di Reggio Calabria nella fase della esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di provenienza e in quella successiva, supportando il lavoro dell’equipe multidisciplinare e dei servizi dell’Amministrazione della giustizia.
La regione Calabria si impegna a mettere a disposizione dei servizi dell’Amministrazione della giustizia (U.S.S.M. , U.E.P.E. e Istituti penitenziari) della Calabria, le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatra infantile e di funzionari della professionalità pedagogica.
Le parti, nell’ambito delle rispettive competenze, si impegnano inoltre a verificare la possibilità di ulteriori fonti di finanziamento volte a rafforzare la azioni previste nel presente protocollo attingendo al programma operativo nazionale PON “Legalità” 2014-2020 (azione 4.1.2)
Art 6 – Durata dell’accordo
Il presente protocollo d’intesa ha efficacia di due anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile previo accordo tra le parti