Cosenza, 8 marzo 2024 ” Tutele minorili nella riforma del processo di famiglia “

 

8 marzo 2024

TUTELE MINORILI NELLA RIFORMA DEL  PROCESSO DI FAMIGLIA.

PRESENTAZIONE DEL TESTO ADMAIORA CURATO DA MARILINA INTRIERI NELLA COLLANA LINEE EVOLUTIVE DEL DIRITTO DIRETTA DA TRIESTINA BRUNO

Il testo è edito dalla casa editrice   Ad – Maiora diretta dal dott Giuseppe Pierro, è parte della  collana “linee evolutive del diritto “ed è stato concepito per una  facile consultazione delle innovazioni sulle tutele minorili introdotte nella riforma processo  di Famiglia, uno strumento utilissimo ai diversi soggetti della rete di tutela minorile, ai genitori, alle famiglie.

Il testo offre un puntuale inquadramento di alcuni istituti di tutela minorile nella giustizia familiare, per cui il legislatore ha provveduto ad una sistematizzazione delle norme, in precedenza sparse, nel c.c. e ricollocate nel codice di rito.

Il testo si compone di  importanti contributi relativi ad alcune delle nuove norme contenute nel libro II, titolo IV-bis, codice procedura  civile “in materia di persone, minorenni e famiglie” (articoli 473-bis e ss c.p.c).

La Riforma introdotta anche per le pressanti richieste provenienti dall’Europa, ha inciso fortemente sul diritto di famiglia, sulla responsabilità educativa dei genitori, sul compito delle istituzioni per ricondurre la conflittualità della coppia genitoriale in dissolvimento, in un contesto non dannoso per i figli minorenni, ridisegnando i tratti del processo separativo con interventi a maggiore tutela della posizione dei fanciulli.

In tal senso la riforma ha recepito il lavoro  della commissione ministeriale Luiso, dal nome del suo presidente, prof Luiso, relativamente alle controversie  sulle relazioni familiari e sui minori

L’Italia , gia’ nel 2021,  è stata sanzionata dalla CEDU per non aver avviato rapide azioni a tutela del rapporto di genitorialità e predisposto adeguati interventi a sostegno dell’ impegno  genitoriale ad un rapporto significativo col figlio.

La Corte di Strasburgo ha  richiamato  le Autorità italiane ad assumere misure idonee  alla conservazione della relazione genitore – figlio per realizzare l’interesse del minore, ribadendo che ogni impedimento costituisce  ingerenza  nel diritto protetto  dall’art 8  della convenzione di Strasburgo ( diritto cioè al rispetto vita familiare e privata ) e  che gli Stati non possono limitarsi al solo controllo che il bambino incontri il genitore ma deve promuovere strumenti efficaci per raggiungere il risultato.

 

Gia’  nel 2018 l’ Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA) aveva  realizzato un documento molto importante titolato “la carta dei diritti dei figli nella separazione dei  genitori” trasmesso al Parlamento e al  Governo ,  che è stato assunto dalla ENOC ,la rete europea dei garanti dei  paesi membri.

La carta AGIA promuove la centralità dei figli nel momento di crisi della coppia e individua 10 situazioni giuridiche soggettive attive, nominandole diritti riconosciuti ai figli minorenni di genitori separati, diritti che  nel nostro Ordinamento sono spesso realizzati solo formalmente.

Un documento  indirizzato non solo ai figli  ma anche a genitori,  giudici, professionisti rete tutela minor con l’obiettivo di rendere piu consapevoli i figli e contribuire a crescita culturale  dei genitori e   della società, al rispetto dei dir delle persone minore eta e della loro vita familiare.

Childs friends – è stata  tra le 12 associazioni  individuate con bando dal Garante per promuovere la diffusione della carta dei diritti dei figli. Child’s Friends ha elaborato il testo è titolato “La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” ed è parte della collana linee evolutive del diritto AdMaiora.

La riforma ha  influito sulla responsabilità educativa dei genitori nei  contesti di crisi della coppia, a tutela del principio di bigenitorialità, con  l’uso degli strumenti alternativi delle controversie e ha introdotto una  apposita disposizione per gli accordi tra genitori mirante a tutelare il figlio minorenne da possibili pregiudizi per un  ulteriore coinvolgimento emotivo sui fatti che hanno causato la rottura del nucleo familiare e per ridurre la conflittualità ad un livello meno nocivo  con provvedimenti idonei  a costruire relazioni positive;il giudice può prendere atto dell’intervenutoaccordo  se ritiene non indispensabile procedere all’ascolto.

Quelli delle coppie in crisi sono atteggiamenti genitoriali che hanno trovato rilevanza giuridica nei cd comportamenti contrastanti cn gli interessi e diritti figli  rinvenibili in prospettiva  civilistica nei provvedimenti  ex art 709 ter cpc ( ammonimento del gen inadempiente)e in prospettiva  penalisitca  nei reati di maltrattamento in famiglia di cui all’art 572 c.p.

Nell’opera di riforma hanno avuto importanza appunto le decisioni giurisprudenziali di legittimità degli ultimi anni e  sono state inserite nuove figure a tutela dell’interesse dei minori coinvolti in procedure giudiziarie civili,

Il testo “Tutele minorili nella riforma del processo di famiglia” approfondisce  la  disciplina dell’istituto dell’ascolto del minoree il suo diritto ad esprimere la propria opinione, il principio cardine dei procedimenti minorili, che e’ stato oggetto di armonizzazione europea  con art. 21, Reg. UE n. 1111 del 2019), una disciplina che presenta differenze sostanziali, rispetto alla precedente, migliorandola.

Le regole giuridiche sull’audizione del minore infra-dodicenne, capace di discernimento, come adempimento obbligatorio, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, trovano specifica collocazione negli articoli 473- bis 4 e 473 – bis 5 c.p.c.

Sono stati tipizzati  i casi di esclusione motivata dell’audizione quando l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o è manifestamente superfluo, sussiste una ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore o se manifesti la volontà di non essere ascoltato. Su questo argomento nel testo i contributi di Margherita Corriere, Alessandra Callea e Nancy Rizzi.

Il testo affronta anche il riferimento normativo, all’art. 473 bis 6 c.p.c ,sul diritto del minore a rifiutare relazioni con il o con  i genitori ( che costituisce adesione all’orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito) per cui il giudice assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto, procede all’ascolto senza ritardo,  può disporre l’abbreviazione dei termini processuali,allo stesso modo  procede quando sono segnalate condotte di un genitore tendenti ad  ostacolare il rapporto continuativo e  la conservazione dei rapporti con gli ascendenti  di ciascun ramo genitoriale, l’importanza della figura dei nonni nella loro vita che non può essere cancellata per una conflittualità tra i genitori.

Il legislatore della riforma, in attuazione di quanto previsto dalle convenzioni internazionali, ha dato risalto alla figura del curatore speciale del minore, prevista all’art 473 bis 8 del novellato Codice di procedura civile, nel testo l’argomento è stato affrontato al capitolo VI  da Francesca  Panuccio associato di diritto privato dell’Universita di Messina, con il contributo “profili deontologici nel rapporto con il curatore speciale e l’avv di famiglia” mentre  al capitolo  V  Carlo Talarico consigliere onorario della Corte di Appello di CZ, sezione minori ha scritto su ”il curatore del minore post processo ex art 473 bis 7,profili problematici”

In ultimo nel testo l’ interessante contributo  di  Luigia Barone e Giancarlo Francini  approfondisce il tema della cultura della separazione dal titolo “sistema famiglia tra conflitto e violenza, quale mediazione possibile”con riferimento all ’art. 473 -bis 10 c.p.c – mediazione familiare  per cui  il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi ad un mediatore, tra le persone inserite nell’elenco dei mediatori, formato  a norma delle disposizioni di attuazione del codice, per  ricevere  informazioni su finalità, contenuti, modalità del percorso se si. Vuole intraprenderlo.

Abbiamo voluto che il testo venisse prefato dalla coordinator del  PANGI,(piano azione  nazionale  della garanzia infanzia, Senatrice Maria Burani Procaccini, per la grande autorevolezza della sua figura, a lungo parlamentare e presidente della commissione   bicamerale  infanzia, oggi  su nomina del Governo appunto coordinator del piano di azione, col compito di promuovere e monitorare le azioni di tutela minorile in un’ottica di  prevenzione e battaglia contro l’esclusione sociale e la povertà, soprattutto educativa. Una azione molto importante voluta dall’Ue in ciascun  paese membro, e ritengo importante la disponibilità data dalla coordinator del PANGI circa la possibilità di un confronto con le associazioni dei giuristi di famiglia sui temi delle tutele minorili nella riforma del  processo di famiglia.

Il  PANGI è stato redatto in attuazione della raccomandazione europea sulla “Child Guarantee”(il sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili che mira a rompere il ciclo di poverta e promuovere pari opportunità attraverso l’accesso ai servizi chiave di cura, servizi  educativi,  attività  scolastiche, assistenza sanitaria per minori  di contesti  vulnerabili, a tutela da ogni forma di prevaricazione ed esclusione, per restituire loro voce.

E nell’anno della riforma italiana  sulla giustizia, l’Europa (5 aprile 2022) ha  emanato  la risoluzione sulla tutela dei minori nelle cause civili, amministrative e  di diritto di famiglia che ha espressamente richiamato:

l’incremento del numero di minorenni che entrano in contatto col sistema giudiziario nell’ambito di procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia, principalmente a causa dell’aumento del numero di divorzi, separazioni e adozioni per cui  garantire ai minori un accesso non discriminatorio alla giustizia, in particolare l’accesso agli organi giurisdizionali e a metodi alternativi di risoluzione delle controversie;

-che l’UE e gli Stati membri hanno l’obbligo di promuovere i diritti dei minori, sostenendo le azioni del programma Giustizia;

– che va sostenuto il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie, tranne che ciò non sia contrario all’interesse superiore del minore, in particolare nei casi di violenza domestica e abusi sessuali;

-che in tutti i procedimenti riguardanti il benessere del minore e le sue future modalità di vita nell’interesse superiore, vanno attuate le azioni pubbliche, in particolare nei specie procedimenti giudiziari che hanno un impatto diretto e indiretto sui minori, conformemente all’articolo 24 della Carta;

-che vanno adottate  misure per collegare i procedimenti penali e civili che coinvolgono una stessa famiglia e i minori, al fine di evitare discrepanze tra decisioni giudiziarie e altre decisioni legali che danneggiano i minori;

che necessita  consentire l’accesso all’assistenza legale gratuita, finanziata con fondi pubblici e di alta qualità per  minori coinvolti in controversie civili, amministrative e familiari, in particolare quando i genitori non esercitano la piena responsabilità genitoriale o  se i loro interessi possano essere in conflitto con l’interesse superiore del minore;

-che serve  istituire servizi di consulenza e sostegno all’infanzia facilmente accessibili, di alta qualità, personalizzati, gratuiti sia all’interno che all’esterno dei tribunali per fornire  il sostegno il minore in tutte le fasi del procedimento con professionisti qualificati;

-che si devono  offrire corsi di formazione obbligatori sui diritti e le esigenze specifiche del minore per  le parti coinvolte nei procedimenti giudiziari e amministrativi riguardanti i minori invitando la Commissione a intensificare il sostegno attraverso la rete europea di formazione giudiziaria (REFG), il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e il programma Giustizia;

-di esortare le reti esistenti di professionisti giuridici a procedere allo scambio di buone pratiche per quanto riguarda le udienze di minori

-di mettere a disposizione -gli Stati membri – risorse sufficienti per garantire che i procedimenti civili, amministrativi e di diritto di famiglia siano gestiti nel massimo rispetto degli standard di giustizia a misura di minore

-di istituire uffici di pre-mediazione al fine di fornire ai genitori e ai minori interessati tutte le informazioni di cui hanno bisogno e  garantire ai minori nel corso del processo di mediazione la possibilità di una persona qualificata che fornisca sostegno;

-di  prevedere norme accessibili per rendere giuridicamente vincolanti gli accordi mediati tra genitori;

Il Parlamento Europeo ha voluto tracciare linee guida nette, richiamando gli Stati membri a mettere il minore al centro di tutto, stimolando il rispetto di Convenzioni Internazionali e l’elaborazione di normative sinergiche che lo rendano davvero protagonista dei procedimenti che lo coinvolgono senza renderlo, nel contempo, parte lesa.

MARILINA INTRIERI

PRESIDENTE CHILD’S FRIENDS

 

Pubblicazione del testo ” Tutele minorili nella riforma del processo di famiglia”

linee evolutive del diritto” diretta da Triestina Bruno – AdMaiora  editrice. Testo promosso da child’s friends e  curato da Marilina intrieri 

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Linee evolutive del diritto” diretta da Triestina Bruno – AdMaiora  editrice. Testo promosso da child’s friends e  curato da Marilina intrieri 

testo si compone di una serie di contributi relativi ad alcune delle nuove norme di procedura introdotte dalla riforma (d.lgs n.149/2022) dedicate ai procedimenti in materia di persona e famiglia contenute nel libro II, titolo IV bis, codice procedura civile “norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” (cd. procedimento PMF) in particolare negli articoli 473-bis e ss c.p.c.

La riforma, introdotta a seguito delle insistenti richieste provenienti dall’Europa, ha inciso sul diritto di famiglia e minorile ridisegnando i tratti del processo separativo con interventi a maggiore tutela della posizione dei figli minorenni nei conflitti. La riforma influisce sulla responsabilità educativa della coppia genitoriale e sul compito delle istituzioni per ricondurre la conflittualità della coppia genitoriale in dissolvimento in un contesto non nocivo per i minori con provvedimenti atti ad aiutare le persone coinvolte e costruire relazioni positive.

Nell’opera di riforma hanno avuto importanza le decisioni giurisprudenziali di legittimità degli ultimi anni e sono state inserite figure a tutela dell’interesse dei minori coinvolti in procedure giudiziarie civili in ordine alla limitazione delle responsabilità genitoriali.

Il testo offre un puntuale inquadramento di alcuni degli importanti istituti di tutela minorile nell’ambito della giustizia familiare, per i quali legislatore ha provveduto ad una sistematizzazione delle norme, in precedenza sparse, ora opportunamente ricollocate nel codice di rito.

Il testo approfondisce una serie di articoli, alcuni dei quali disciplinano l’istituto dell’ascolto del minore, un principio cardine dei procedimenti minorili, il suo diritto ad esprimere la propria opinione, oggetto di armonizzazione europea (art. 21, Reg. UE n. 1111 del 2019). La disciplina presenta differenze sostanziali rispetto alla precedente, migliorandola.

Le regole giuridiche consolidatesi nell’ordinamento italiano sull’audizione del minore infra-dodicenne capace di discernimento, quale adempimento obbligatorio (Cass. civ. n. 16410/2020), svolto a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, trovano, oggi, specifica collocazione negli articoli 473- bis 4 e 473 – bis 5 c.p.c.

I casi di esclusione motivata dell’audizione sono ora ben tipizzati quando l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, manifestamente superfluo, sussista una ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore o manifesti la volontà di non essere ascoltato.

La riforma introduce una apposita disposizione sulle ipotesi di accordo tra genitori mirante a tutelare il minore a non essere esposto a possibili pregiudizi derivanti da un ulteriore coinvolgimento emotivo sulle vicende che hanno causato la rottura del nucleo familiare per cui il giudice può prendere atto dell’intervenuto accordo   se ritiene non indispensabile procedere all’ascolto.

Il testo affronta il riferimento normativo, all’art. 473 bis 6 c.p.c ,sul diritto del minore a rifiutare relazioni con uno o tutti e due i genitori ( che costituisce adesione all’orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito) per cui il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali e allo stesso modo  procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da  ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra minore e genitore, o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il legislatore della riforma, in attuazione di quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia, ha dato risalto alla figura del curatore speciale del minore. La nuova disciplina contenuta all’art 473 bis 8 del novellato Codice di procedura civile, è affrontata e approfondita nel presente testo.

In ultimo il testo approfondisce l’art. 473 -bis 10 c.p.c – mediazione familiare, per cui  il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi ad un mediatore, le persone inserite nell’elenco dei mediatori, formato  a norma delle disposizioni di attuazione del codice per ricevere  informazioni sulle finalità, i contenuti e le modalità del percorso onde valutare se intraprenderlo. La legge delega n. 206 del 2021, a salvaguardia del principio di bigenitorialità nei contesti di crisi della coppia genitoriale, ha recepito le indicazioni della Commissione Luiso di estendere,  l’utilizzo degli strumenti alternativi delle controversie, anche al settore dei conflitti familiari.

Il  testo di facile consultazione è utilissimo ai diversi soggetti che costituiscono la rete di tutela minorile.